La cartella esattoriale di Equitalia, se siamo sicuri di non aver mai ricevuto notifica dell'atto presupposto (per esempio, di una multa del codice della strada), possiamo impugnarla e chiamare in causa non solo Equitalia come esattore, ma anche l'amministrazione o l'ente che si dice nostro creditore.
In materia tributaria - così insegna la Corte di Cassazione - l’omessa notifica di un atto presupposto rappresenta, infatti, un vizio di procedura cui consegue la nullità dell’atto successivo.
L’azione del contribuente, che mira a far valere la nullità, può essere svolta - a sua discrezione - sia verso l’ente creditore (cioè chi pretende di essere titolare del credito) oppure il concessionario alla riscossione (Equitalia), poiché nella fattispecie non si realizza il litisconsorzio necessario. Difatti il concessionario, una volta citato dal contribuente, ha facoltà di chiamare in giudizio l’amministrazione che ha o avrebbe dovute emettere l'atto.
Legalclick, consulenze legali on line, vi propone la sentenza della Corte di Cassazione tributaria che pochi giorni fa si è epressa in materia.