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Se il mio inquilino non mi paga l'affitto, lo posso sfrattare?

Sì.


La legge n. 392 del 1978, chiamata anche “legge sull’equo canone”, consente al locatore (cioè al proprietario) di intimare lo sfratto per morosità anche per il mancato pagamento di un solo canone mensile di affitto.


Così facile? Non proprio. La stessa legge prevede infatti una scappatoia per il locatario (cioè l’inquilino) in ritardo con l’affitto. Il Giudice può concedergli – cosa che di norma fa sempre – un termine massimo di 3 mesi per ‘sanare’ la morosità, cioè per permettere al conduttore (altro nome dell’inquilino) di mettersi in pari con tutti i pagamenti.

Questa ‘sanatoria’, tuttavia, ha un costo aggiuntivo per l’inquilino: oltre ai canoni di affitto scaduti e non versati per tempo, dovrà risarcire il proprietario anche delle spese da questi sostenute per attivare la causa davanti al Giudice.

Il pagamento nel termine concesso dal Giudice (come visto, di massimo tre mesi) avrà l’effetto positivo, per il conduttore, di estinguere la procedura di sfratto. Attenzione però: la legge prevede anche un numero massimo di volte in cui la ‘sanatoria’ può essere concessa: fino a 4 (quattro) volte nel periodo di durata del contratto.

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